L’INPS con la Circolare n. 78 del 14 5 2013 ha chiarito che in caso di esercizio contemporaneo di doppia attività, di cui una soggetta al pagamento dei contributi IVS e l’altra soggetta al pagamento dei contributi alla gestione separata, «l’imposizione contributiva è dovuta per entrambe».

L’Inps chiarisce il regime contributivo da applicare nei casi di contemporaneo esercizio di una attività imprenditoriale, che prevede l’obbligo di iscrizione e pagamento dei contributi IVS artigiani e commercianti, ed un’altra attività per la quale i redditi percepiti sono assoggettati al pagamento dei contributi alla gestione separata INPS.

In tali casi il soggetto ha l’obbligo dell’imposizione contributiva «PER ENTRAMBE LE ATTIVITA’», sia ai fini del pagamento dei contributi IVS – artigiani e commercianti- sia ai fini del pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata INPS ex-lege n. 335/1995.

La circolare, continuando afferma,  che ai fini dell’obbligo dell’iscrizione e del pagamento della doppia contribuzione “non è contemplata la verifica della prevalenza di una attività rispetto all’altra”  bensì l’abitualità e la professionalità con cui la prestazione viene effettuata, salvi gli altri requisiti occorrenti in riguardo alla normativa del settore.

La circolare suddetta cita anche alcuni esempi:

* I soci lavoratori che all’interno della compagine sociale prestano la propria attività allo scopo del raggiungimento del fine sociale, sono obbligati all’iscrizione e al pagamento dei contributi IVS artigiani e commercianti.

* Viene considerata abituale e quindi soggetta a contribuzione l’attività prestata in maniera continuativa anche se per poche ore al giorno e non per tutti i giorni.

Deputati a tali verifiche, ai fini dell’obbligo dell’imposizione contributiva, saranno gli uffici territoriali dell’INPS dislocati sul territorio.

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