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Evasione obblighi contributivi: sanzioni irrogate

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La circolare INPS 5 luglio 2017, n. 106 ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di regime sanzionatorio per l’inadempimento degli obblighi contributivi, ovvero relativamente all’evasione di informazioni cogenti quali registrazioni o denunce obbligatorie omesse e non conformi alla situazione reale. La previsione normativa distingue tra le ipotesi di e di evasione, le quali risultano meno gravose rispetto al regime pregresso.

Per quanto concerne le ipotesi di evasione degli obblighi contributi, si deve fare riferimento alla sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011, intervenuta nel chiarire gli elementi che concorrono a definire l’ipotesi dell’evasione.

La Corte è intervenuta nell’approfondire il termine evasione, venendo ad indicare l’assoluta mancanza “di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni” e si riferisce anche all’ipotesi di denuncia obbligatoria all’INPS che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero. Anche l’omissione, l’infedeltà e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie configura un’ipotesi di evasione.

L’elemento psicologico introdotto dall’art. 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 può impattare sulla valutazione del comportamento omissivo qualora il soggetto inadempiente sia in grado di provare la sua buona fede e quindi la mancanza dell’intento fraudolento.

Inoltre, il legislatore ha ricondotto l’ipotesi dell’evasione prevista alla lettera b), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000 alla sussistenza dell’intenzionalità del comportamento omissivo del soggetto.

Le sanzioni civili previste per l’evasione parimenti alle ipotesi di omissione sono ascrivibili alle seguenti:

  • denuncia della situazione debitoria espletata spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione;
  • denuncia effettuata prima di ogni possibile contestazione da parte dell’Inps;
  • pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia (ravvedimento).
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