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Dignità: no Split payment professionisti

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Dal dl dignità arriva l’eliminazione dello split payment ai professionisti.

Dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto dignità (Dl 87/2018) i professionisti con partita iva non si vedranno più  trattenere l’iva dalle Pa per lo split payment o scissione dei pagamenti.

L’esimente dallo split payment attiene a quei  professionisti che operano con le pubbliche amministrazioni e loro controllate, e con le società quotate al Fitse Mib.

Quindi, a norma dell’art. 12, del dl appena varato, lo split payment ossia il meccanismo della scissione dei pagamenti (ex articolo 17 ter del Dpr 633/72) non trova più applicazione per tutti i compensi che sono assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a ritenuta di acconto o d’imposta.

Le modifiche introdotte vanno a ribaltare l’obbligo di split payment introdotto dal dl 50 2017 per mano dell’ex governo.

La variazione decorre dal 14 luglio 2018 e quindi tutte le parcelle emesse dal 14 luglio in poi  non dovranno  più riportare  la dizione “scissione dei pagamenti”;

– La PA o la controllata o la quotata al Mib  che riceve la fattura, al  pagamento, deve trattenere la ritenuta Irpef  ma pagare al professionista anche  l’Iva come è sempre stato.

– il professionista a fronte dell’emissione della fattura che gli  produce un debito Iva diretto verso l’Erario, deve liquidare l’imposta e versarla alle casse statali.

Quando pagare l’Iva

A seconda della tipologia di clienti il professionista dovrà versare l’imposta all’Amministrazione:

  • nel periodo in cui cade la data di emissione del documento;
  • ovvero nel periodo di pagamento del documento da parte del committente.

Quando il cliente  è una Pubblica amministrazione , compresa nell’articolo 6 comma 5 del Dpr 633/72, il versamento dell’imposta potrà essere effettuato nel mese o trimestre di  incasso    sempre che sulla fattura sia scritto  “fattura ad Iva differita”.

Nel caso di società fornitrici  di  servizi  l’Iva deve essere versata nel mese o trimestre in cui cade la data di emissione della fattura, entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo o trimestre.

I professionisti –  che ricevono pagamenti da tali soggetti – potranno emettere un pre-avviso di parcella e solo dopo il pagamento,  emettere la parcella momento in cui sorge il debito IVA verso lo Stato.

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