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Dichiarazione dei redditi 2013. Esonero.

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I casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi 2013 relativi all’anno 2012.

Restando ferma la facoltà del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi al fine di ottenerne un rimborso – ad esempio per spese sostenute e relative ad oneri deducibili o detraibili –  segnaliamo i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi:

1) PER TIPOLOGIA DI REDDITO CONSEGUITO.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi:

1.1. Coloro che sono in possesso solo dell’abitazione principale con relative pertinenze ed altri fabbricati non locati (purchè soggetti al versamento dell’ IMU).

1.2. Coloro che hanno “solo redditi da lavoratori dipendente o da pensione”:
a) purchè corrisposti da un unico sostituto d’imposta (unico datore di lavoro nell’anno 2012) obbligato ad effettuare le trattenute in busta paga; oppure erogati da più sostituti purchè certificati dall’ultimo sostituto che effettua il conguaglio e che ha tenuto conto anche delle imposte trattenute dai datori di lavoro precedenti.
b) purchè le detrazioni d’imposta per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non si è soggetti ad addizionali regionali o comunali.

1.3. Coloro che hanno “solo redditi da lavoratori dipendente o da pensione” PIU’ L’ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRI IMMOBILI NON LOCATI (SE SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL’IMU):
a) purchè corrisposti da un unico sostituto d’imposta (unico datore di lavoro nell’anno 2012) obbligato ad effettuare le trattenute in busta paga; oppure erogati da più sostituti purchè certificati dall’ultimo sostituto che effettua il conguaglio e che ha tenuto conto anche delle imposte trattenute dai datori di lavoro precedenti.
b) e purchè le detrazioni d’imposta per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non si è soggetti ad addizionali regionali o comunali.

1.4. Coloro che hanno “solo redditi da lavoratori da collaborazione coordinata e continuata o a progetto”:
a) purchè corrisposti da un unico sostituto d’imposta (unico committente) obbligato ad effettuare le trattenute in busta paga o erogati da più sostituti nello stesso anno, purchè certificati dall’ultimo che effettua il conguaglio e che ha tenuto conto anche delle imposte trattenute dai  committenti precedenti.
b) e purchè le detrazioni d’imposta per coniuge e/o familiari a carico sono spettanti e non si è soggetti ad addizionali regionali o comunali.

1.5.  Non rientrano tra queste,  le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale non professionali, corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche.

1.6. Coloro che ricevono  solo”redditi esenti” quali:

a) I soggetti che percepiscono rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
b) I percettori di alcune borse di studio;

c) I soggetti che percepiscono pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;

d) I soggetti che percepiscono pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi ad handseniani, pensioni sociali;

e) I soggetti che percepiscono redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF, quali interessi sui titoli di stato, bot, e titoli del debito pubblico.

2) ESONERO PER LIMITI DI REDDITO CONSEGUITO.

L’esonero dalla dichiarazione dei redditi 2013 relativi all’anno 2012 “per limiti di reddito” riguarda: 

2.1. Coloro che hanno solo redditi da terreni e fabbricati con reddito imponibile non superiore a 500 euro.

2.2. Coloro che hanno solo redditi di lavoro dipendente o assimilato e altri redditi non superiori ad 8.000 euro:

a) purchè il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;

b) e purchè le detrazioni per carichi di famiglia,  siano state riconosciute correttamente dal datore di lavoro.

2.3. Coloro che hanno solo redditi di PENSIONE e altri redditi non superiori ad 7500 euro:

a) purchè il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

b) e purchè le detrazioni per carichi di famiglia,  siano state riconosciute correttamente dal datore di lavoro.

2.4. Coloro che hanno solo redditi di PENSIONE + TERRENI ed altri redditi non superiori ad 7.500 euro e redditi di terreni non superiori a 185,82:

a) purchè il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

b)  e purchè le detrazioni per carichi di famiglia,  siano state riconosciute correttamente dal datore di lavoro.

2.5.  Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 coloro che hanno solo redditi di PENSIONE e altri redditi non superiori ad 7.750 euro:

a) purchè il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

b) purchè di età pari o superiore a 75 anni;

c) e purchè le detrazioni per carichi di famiglia,  siano state riconosciute correttamente dal datore di lavoro.

2.6. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 coloro che ricevono assegno di mantenimento del coniuge (non per figli) e altri redditi non superiori ad 7500.

2.7. Sono esonerati – dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 – coloro che ricevono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – per i quali non è prevista la detrazione d’imposta «rapportata ai giorni di lavoro» non superiori a 4800 euro quali:

a) i redditi di medici per attività intramuraria, redditi da attività commerciale o professionale occasionale, e simili.

2.8. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 coloro che ricevono compensi da attività sportive dilettantistiche non superiori a 22.158,28 euro (fino a tale importo si applica unicamente la ritenuta del 20%).

In ogni caso ed in via generale non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi 2013 coloro (non titolare di partita IVA) il cui debito d’imposta non sia superiore a 10,33 euro.

Questo a tutela dei contribuenti che spesso inconsapevolmente, vengono indotti a presentare la dichiarazione pur non essendovi obbligati, con aggravio di spese inutili.

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