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Deducibilità auto: ricalcolo acconto unico 2013 (circ.12E 3 5 2013)

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 ha chiarito che ai fini del «calcolo degli acconti IRPEF 2013» –  che dovranno essere pagati in occasione della stesura della dichiarazione dei redditi unico/2013 – occorre considerare la minore deducibilità dei costi per gli autoveicoli ad uso promiscuo, di proprietà aziendale ma non strumentali.

L’Agenzia ha puntualizzato che «le percentuali di minore deducibilità delle auto» dovranno essere applicate “anche nel calcolo degli acconti con il metodo storico” delle imposte dirette dovute per il 2013.

Nel 2012 sono “intervenute due modifiche normative”, in riguardo alla deducibilità parziale dei costi degli autoveicoli ad uso promiscuo:

1)  Con la riforma Fornero è stata ridotta  dal 90% al 70% la deducibilità dei costi delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti;

2)  Con la legge di stabilità è stata ridotta dal 40% al 20% la deducibilità dei costi degli autoveicoli non strumentali di imprese e professionisti.

Quindi per evidenza “ai fini del calcolo degli acconti IRPEF-IRES dovuti per l’anno 2013, “bisognerà considerare la minore deducibilità” dei costi auto rispetto al 2012, e quindi “l’imponibile IRPEF utilizzato per pagare il saldo 2012” dovrà essere aumentato “della parte dei costi auto non più deducibili nel 2013”.

Ad esempio, se nel 2012 abbiamo scomputato dall’imponibile, per manutenzioni auto,  400,00 euro “quale quota deducibile di 1000,00 euro spesi”, ai fini del calcolo del primo acconto IRPEF 2013, bisognerà aumentare la base imponibile per 200,00 euro (il 20% di minore deducibilità) e poi calcolare sulla presunta imposta a saldo,  il 40% del 99% dell’Irpef dovuta in acconto per l’anno in corso.

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