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Riconoscimento “credito” irpef omessa dichiarazione.

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Con la circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate integra le indicazioni operative contenute nella circolare n. 34/E del 6 agosto 2012 di cui potrete leggere qui il nostro commento. rigurdante la conferma di crediti d’imposta spettanti al contribuente.

Introdotta la possibilità di riconoscimento del credito maturato relativo ad una omessa dichiarazione  già in fase di assistenza presso l’Ufficio.

Il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità per il disconimento di un credito riportato nella dichiarazione successiva, per il quale ha omesso invece la presentazione ,  entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può attestare l’esistenza contabile del credito, mediante la produzione di idonea documentazione da presentare ad un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Trattandosi di una comunicazione di irregolarità legittima, poiché si basa su un comportamento omissivo del contribuente, sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione sulla parte di credito utilizzato.

Esempio:

  • Dalla dichiarazione dei redditi unico/2010 anno 2009 scaturiva un credito IVA di 5.000 euro. Per un puro disguido la dichiarazione non è stata presentata e quindi è stata omessa.
  • Nella dichiarazione dei redditi unico/2011 anno 2010 il contribuente riporta ritualmente tra “le eccedenze relative ad anni precedenti” il credito 2009, peraltro anche interamente utilizzato in compensazione orizzontale per l’intera somma di euro 5.000.
  • Ne scaturisce l’avviso di irregolarità per l’annualità 2010 in quanto la dichiarazione riporta un credito sconosciuto al fisco, in quanto la dichiarazione 2009 è stata omessa.
  • In precedenza come da circolare 2012 bisognava ripagare i 5000 utilizzati, ed entro 2 anni chiederne il rimborso ai sendi dell’art. 36 del dpr 600.
  • Oggi con l’integrazione apportata dalla circolare, il contribuente potrà provare subito la reale spettanza del credito, consegnando all’ufficio la documentaazione contabile dell’anno 2009. Qualora ne scaturisca effettivamente il credito utilizzato, l’Ufficio pur in presenza di un credito relativo ad una dichiarazione omessa, potrà riconoscere il credito, chiedendo al contribuente solo le sanzioni e gl interessi, ma non l’importo dei 5.000 euro.
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