Il Governo ha varato il decreto che corregge il dl. sostegni ter (dl. 13 del 2022), con il quale dispone quanto segue:
- E’ possibile effettuare 3 cessioni di cui due solo verso intermediari finanziari;
- Non è possibile fare cessioni parziali vale a dire non si possono cedere solo parte della detrazione in relazione ad alcuni anni di spettanza come prima, ma bisogna cedere l’intero credito decennale o quinquennale;
- Si introduce il tracciamento delle cessioni per poterne ricostruire a posteriori i passaggi in maniera molto agevole;
- Sono stati introdotte forti sanzioni di natura penale a carico di coloro che rilasciano visti di conformità (commercialisti) e attestati di asseverazione (tecnici) che non sono conformi ai lavori realmente eseguiti dal soggetto avente diritto al bonus.
Fondamentale quindi che tali correttivi possano ancora riscontrare l’interesse degli istituti finanziari, che acquistando i crediti con una percentuale ridotta rispetto al loro valore nominale, possano utilizzarli per il reale valore tramite monetizzazione in compensazione del modello f24.
Se per esempio le Poste Italiane Spa, acquistano un credito di 50.000 per super bonus, pagandolo euro 40.000, ovviamente ne potranno ottenere il lucro nel momento in cui nel primo anno di utilizzo possano utilizzarlo in f24 per euro 10.000, e per lo stesso importo per i successivi 4 anni.
Infatti il decreto rilancio n. 34/2021, ha consentito di far divenire liquidi i crediti acquistati sia con la cessione delle detrazioni, in forma di credito di imposta fruibile dall’istituto compratore tramite f24 compensativo, e sia dei crediti d’imposta maturati dal cedente.
SCONTO IN FATTURA
La terza possibilità riguarda lo sconto in fattura, Qui la cessione del credito avviene tramite decurtazione della fattura da pagare al fornitore, il quale riceve, ad esempio il 50% dell’importo totale tramite bonifico dell’acquirente e l’altro 50% TRAMITE CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELL’ACQUIRENTE MEDESIMO.
La cessione dei credito in ottemperanza al D.L. n. 34/2020 consente la vendita della detrazione IRPEF, PER I LAVORI :
– recupero del patrimonio edilizio;
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Il decreto correttivo del Sostegni ter (D.L. n. 13/2022) conferma le regole già anticipate sulla cessione dei crediti d’imposta collegati alle detrazioni riconosciute per gli interventi sugli immobili e per quelli varati con le norme anti-Covid. Salgono a tre le cessioni ammesse, di cui le ultime due solo a favore di intermediari finanziari; si vieta la cessione parziale; si impone una sorta di bollinatura del credito per agevolare i controlli sulle cessioni; si introducono sanzioni penali per visti di conformità e asseverazioni non rispondenti al vero. Un compromesso che vuole restituire vitalità al settore edilizio e limitare le frodi perpetrate con la creazione di crediti inesistenti. Ma la reale efficacia di queste norme richiede comunque che il sistema bancario conservi l’interesse ad acquistare tali crediti, che possono tornare in forma liquida solo attraverso la compensazione nel modello F24.
Tali misure sono state introdotte per evitare che pagamenti gonfiati, non potessero essere individuati prima dell’incasso del credito, e il primo fruitore.
Adesso con il tracciamento e bollinatura del credito, oltre al visto di conformità del commercialista che effettua la cessione del credito per conto del fruitore dovrebbe limitare le frodi, visto il controllo a monte che i consulenti sono tenuti ad effettuare.
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