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Comuni: entrate tributarie

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La nuova ripartizione delle competenze fra lo Stato e gli altri Enti territoriali, introdotta dalla riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha sostituito le precedenti regolamentazioni sulla materia; l’attuale regolamentazione è contenuta nell’art. 119 della Costituzione con il quale è riconosciuta un’autonomia finanziaria agli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane). Al comma 5 del succitato art. 119 Costituzione leggiamo: “Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.

Le entrate dei Comuni sulla base della Costituzione possono quindi essere suddivise in:

  • tributi (derivati o devoluti),
  • entrate proprie (entrate non tributarie),
  • compartecipazioni al gettito di tributi erariali, riferibili al loro territorio,
  • altri trasferimenti statali (fondo perequativo, risorse aggiuntive).

Per quanto concerne le entrate non tributarie si tratta, in via generale, di tutte quelle che non rientrano nella disciplina dei tributi e non sono, quindi, soggette alla riserva di legge relativa di cui all’art. 23 della Costituzione. Sono:

  • canoni e proventi per l’uso e il godimento dei beni comunali;
  • i corrispettivi e le tariffe per la fornitura dei beni o per le prestazioni di servizi;
  • altri proventi la cui titolarità spetta al Comune.

I tributi sono prestazioni patrimoniali imposte, istituite in base alla legge (in  quanto  soggette  alla riserva di legge di tipo relativo stabilita dall’art. 23 della Cost.), finalizzate al concorso alle spese pubbliche (ex art. 53 della Cost.) e dovute sulla base di un presupposto di natura economica (reddito, patrimonio, consumo, investimento, richiesta di un servizio). Si possono articolare nelle seguenti entrate: imposte, tasse e contributi.

I tributi possono, quindi, essere istituiti soltanto da una legge; i Comuni non sono dotati di potere legislativo non possono istituire tributi, ma possono soltanto integrare la disciplina di tributi istituiti da Enti dotati di potere legislativo (tributi propri derivati) ovvero lo Stato, le Regioni a Statuto ordinario e Speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano.

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