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Ritenuta su lavoro autonomo occasionale.

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Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sono assoggettate al pagamento della ritenuta, di cui all’art. 25 del DPR 600 del 1973, quando per tale attività è previsto solo il “rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa”.

RISOLUZIONE 49/E 11-7-2013 Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un interpello, ha chiarito che quando il compenso per l’attività occasionale è pari al rimborso per le spese sostenute, si genera un reddito diverso pari a zero, e quindi non da assoggettare a ritenuta,  in quanto la prestazione è effettuata sostanzialmente a titolo gratuito.

Questo anche quando il rimborso riguarda spese sostenute in un periodo d’imposta diverso.

Nell’ipotesi diversa INVECE in cui il compenso, corrisposto anche sottoforma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede “i costi strettamenti necessari” sostenuti dal lavoratore autonomo occasionale per vitto e alloggio, viene meno il carattere gratuito della prestazione, ed in tal caso l’intero importo erogato dal committente è soggetto a ritenuta.

In entrambe le ipotesi i costi sostenuti dal committente, sono deducibili ai fini delle imposte dirette e ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Chiaramente l’esenzione dalla ritenuta non opera quando il prestatore d’opera occasionale sia soggetto titolare di partita IVA. In questo caso potrà dedurre dalla propria contabilità i costi sostenuti per spese di viaggio, vitto e alloggio, rimborsati o pagati dal committente, e la ritenuta sarà sempre dovuta sul compenso indicato in fattura.

Esempio:

E’ il caso di un istituto di ricerca che incarica professionisti per l’attività di relatori in convegni nazionali e internazionali. Il rimborso spese anticipato, strettamente necessario per le spese di viaggio, vitto e alloggio, corrisponde in teoria a un compenso di pari importo, tale per cui, il “reddito diverso” generato è pari a zero, e quindi non assoggettabile a ritenuta.

ESEMPIO:

Spese di viaggio  150,00 euro

Spese di albergo 300,00 euro

Ristorante           100,00 euro

Totale spese 550,00.

Se tali spese sono quelle strettamente necessarie per la prestazione occasionale, il compenso sarà pari alle spese e quindi non soggetto a ritenuta.

Nel caso diverso in cui le stesse spese (anche in riferimento ai giorni di permanenza in trasferta) eccedano quelle strettamente necessarie,  l’intero importo erogato di 550,00 euro sarà soggetto al pagamento della ritenuta. Chiaramente il prestatore d’opera occasionale non perderà nulla, in quanto con la certificazione della ritenuta subita, potrà recuperare l’importo trattenuto dal committente in sede di dichiarazione dei redditi.

Se il lavoratore autonomo è un soggetto titolare di partita IVA, dovrà invece emettere parcella nei confronti del committente. Nel documento fiscale  si distinguerà il compenso da assoggettare a ritenuta fiscale e le spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio (da documentare con fatture alla mano) che per il prestatore non sono imponibili, ma deducibili per il committente.

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