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Cassa forense, prescrizione contributi. Cass.11725-13.

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Prescrizione dei contributi alla Cassa forense. La Sentenza della Corte di Cassazione, ha stabilito che la decorrenza della prescrizione “decennale” dei contributi dovuti alla Cassa, vale anche in caso di dichiarazione “inviata ma infedele” e non solo omessa.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11725 del 15 05 2013 si è pronunciata sulla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense.

La disciplina su tale prescrizione dei contributi ed accessori è contenuta nell’art. 19 della LEGGE 20 SETTEMBRE 1980, N. 576 (Riforma del sistema previdenziale Cassa forense) (G.U. 27 settembre 1980, n. 265), che prevede regole diverse in merito alla prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Forense.

Tale differenza si riferisce alla comunicazione dovuta alla Cassa Forense da parte degli obbligati iscritti, in riferimento alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge suddetta (che regola anche la prescrizione dei contributi alla Cassa Forense).

In particolare la distinzione, in merito alla prescrizione, si riferisce all’evidenza dell’effettuazione della comunicazione, l’omissione della comunicazione, l’infedeltà della comunicazione.

L’esclusione della prescrizione dei contributi decennale, dovuti alla Cassa Forense,  si riferisce solo all’ipotesi di dichiarazione reddituale omessa, diversamente la comunicazione infedele della dichiarazione, innesca la prescrizione dei contributi a decorrere dalla data di comunicazione della dichiarazione.

La prescrizione decennale dei contributi dovuti alla Cassa Forense vale anche per la dichiarazione falsa, con decorrenza dal suo invio.

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