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Avviso bonario: è possibile presentare ricorso?

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Ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione tributaria avvalendosi di particolari procedure automatizzate, può procedere alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

L’avviso bonario o comunicazione di irregolarità è una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.

Si tratta di una semplice comunicazione, della quale il soggetto interessato può richiedere l’annullamento o la rettifica come ad esempio errori che possono configurarsi nell’ indicazione dell’anno d’ imposta o del codice del tributo.

Il contribuente ha 30 giorni di tempo per recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e produrre la documentazione attestante la correttezza della propria dichiarazione. In caso di imposte effettivamente dovute, il soggetto contribuente può regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiesto.

Il rispetto del termine suddetto consente di usufruire di una sanzione agevolata. In caso di liquidazione automatica della dichiarazione, il pagamento nel termine consente l’applicazione di una riduzione delle sanzioni ad 1/3.

Dunque, sembrerebbe non ammissibile presentare ricorso tributario avverso l’avviso bonario ricevuto da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La stessa Risoluzione n. 110 emanata nell’anno 2010 dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le comunicazioni di irregolarità non sono immediatamente impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie.

Infatti, gli avvisi bonari sono “un invito a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi. Quindi manifestano una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice)”.

In effetti, tale interpretazione legislativa sarebbe stata “sconfessata” dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25297/2014, la quale ha sancito definitivamente l’impugnabilità delle comunicazioni di irregolarità.

Dunque, a parere dei giudici, anche la comunicazione di irregolarità ex articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973 sarebbe immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario come sancito dalla Corte di cassazione, sentenza n. 7344/12.

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